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Ordinanza sulla protezione dei dati
Testo completo dell’Ordinanza sulla protezione dei dati (OPDa) della Svizzera per una facile consultazione e citazione.
Testo completo dell’ordinanza
Ordinanza sulla protezione dei dati (OPDa) del 31 agosto 2022
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 8 capoverso 3, 10 capoverso 4, 12 capoverso 5, 16 capoverso 3, 25 capoverso 6, 28 capoverso 3, 33, 59 capoversi 2 e 3 della legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD), ordina:
Capitolo 1 Disposizioni generali
- Art. 1 Principi
- Art. 2 Obiettivi
- Art. 3 Provvedimenti tecnici e organizzativi
- Art. 4 Verbalizzazione
- Art. 5 Regolamento dei privati sul trattamento
- Art. 6 Regolamento degli organi federali sul trattamento
Sezione 2: Trattamento da parte del responsabile del trattamento
Sezione 3: Comunicazione di dati personali all’estero
- Art. 8 Valutazione dell’adeguatezza della protezione dei dati di uno Stato, un territorio, un determinato settore di uno Stato o un organismo internazionale
- Art. 9 Clausole contrattuali di protezione dei dati e garanzie specifiche
- Art. 10 Clausole tipo di protezione dei dati
- Art. 11 Norme interne dell’impresa vincolanti sulla protezione dei dati
- Art. 12 Codici di condotta e certificazioni
Capitolo 2: Obblighi del titolare del trattamento
- Art. 13 Modalità dell’obbligo di informare
- Art. 14 Conservazione della valutazione d’impatto sulla protezione dei dati
- Art. 15 Notifica di violazioni della sicurezza dei dati
Capitolo 3: Diritti della persona interessata
Sezione 1: Diritto d’accesso
Sezione 2: Diritto alla consegna o alla trasmissione dei dati
- Art. 20 Portata del diritto
- Art. 21 Requisiti tecnici per l’attuazione
- Art. 22 Termine, modalità e competenza
Capitolo 4: Disposizioni particolari sul trattamento di dati da parte di persone private
- Art. 23 Consulente per la protezione dei dati
- Art. 24 Eccezione all’obbligo di tenere un registro delle attività di trattamento
Capitolo 5: Disposizioni particolari sul trattamento di dati da parte di organi federali
Sezione 1: Consulente per la protezione dei dati
- Art. 25 Nomina
- Art. 26 Requisiti e compiti
- Art. 27 Obblighi dell’organo federale
- Art. 28 Servizio di contatto dell’IFPDT
Sezione 2: Obbligo di informare
- Art. 29 Obbligo di informare in occasione della comunicazione di dati personali
- Art. 30 Obbligo di informare in occasione del trattamento automatizzato di dati personali
Sezione 3: Notifica di progetti di trattamento automatizzato di dati personali all’IFPDT
Sezione 4: Sistemi pilota
- Art. 32 Carattere imprescindibile del sistema pilota
- Art. 33 Procedura di autorizzazione del sistema pilota
- Art. 34 Rapporto di valutazione
Sezione 5: Trattamento di dati per scopi impersonali
Capitolo 6: Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza
- Art. 36 Sede e segretariato permanente
- Art. 37 Canale di comunicazione
- Art. 38 Comunicazione di decisioni, direttive e progetti
- Art. 39 Trattamento di dati personali
- Art. 40 Autocontrollo
- Art. 41 Cooperazione con il NCSC
- Art. 42 Registro delle attività di trattamento degli organi federali
- Art. 43 Codice di condotta
- Art. 44 Emolumenti
Capitolo 7: Disposizioni finali
- Art. 45 Abrogazione e modifica di altri atti normativi
- Art. 46 Disposizioni transitorie
- Art. 47 Entrata in vigore
Anhang 1 zur DSV (Staaten, Gebiete, spezifische Sektoren in einem Staat und internationale Organe mit einem angemessenen Datenschutz) finden Sie hier online, Anhang 2 (Aufhebungen und Änderungen anderer Erlasse) hier.
Haftungsausschluss: Der hier angeführte Gesetzestext entspricht der offiziellen Fassung. Für etwaige Fehler übernimmt activeMind.ch keine Haftung.