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Articolo 26 Requisiti e compiti

1 Il consulente per la protezione dei dati:

  1. dispone delle conoscenze tecniche necessarie;
  2. esercita la sua funzione in modo indipendente dall’organo federale e senza ricevere da questi istruzioni.

2 Ha i seguenti compiti:

  1. contribuire all’applicazione delle norme sulla protezione dei dati, in particolare:
    1. verificando il trattamento di dati personali e raccomandando provvedimenti correttivi se si constata una violazione delle prescrizioni in materia di protezione dei dati,
    2. fornendo consulenza al titolare del trattamento nell’allestimento della valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e verificandone l’esecuzione;
  2. fungere da interlocutore per le persone interessate;
  3. formare e fornire consulenza in materia di protezione dei dati ai collaboratori dell’organo federale.