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Articolo 46 Disposizioni transitorie

1 Ai trattamenti di dati che non rientrano nel campo d’applicazione della direttiva (UE) 2016/680, l’articolo 4 capoverso 2 si applica entro tre anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza o al più tardi alla fine del ciclo di vita del sistema. Fino ad allora tali trattamenti sottostanno all’articolo 4 capoverso 1.

2 L’articolo 8 capoverso 5 non si applica alle valutazioni eseguite prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza.

3 L’articolo 31 non si applica alle previste attività di trattamento automatizzato per le quali all’entrata in vigore della presente ordinanza è già stato autorizzato il progetto o è già stata presa la decisione sullo sviluppo del progetto.