1 Nell’ambito della protezione dei dati i dipartimenti e la Cancelleria federale comunicano all’IFPDT le loro decisioni in forma anonimizzata nonché le loro direttive.
2 Gli organi federali presentano all’IFPDT tutti i progetti di atti normativi che riguardano il trattamento di dati personali, la protezione dei dati e l’accesso ai documenti ufficiali.