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Articolo 31

1 L’organo federale titolare del trattamento notifica all’IFPDT le previste attività di trattamento automatizzato al momento dell’autorizzazione del progetto o della decisione sullo sviluppo del progetto.

2 La notifica contiene le indicazioni di cui all’articolo 12 capoverso 2 lettere a–d LPD e la probabile data di inizio delle attività di trattamento.

3 L’IFPDT inserisce tale notifica nel registro delle attività di trattamento.

4 L’organo federale responsabile del trattamento aggiorna la notifica con il passaggio all’esercizio produttivo o alla sospensione del progetto.