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Articolo 11 Sospensione e revoca della certificazione

L’organismo di certificazione può sospendere o revocare una certificazione accordata, in particolare se nell’ambito della verifica constata gravi lacune. Si è in presenza di una grave lacuna in particolare se:

  1. le condizioni essenziali della certificazione dei dati non sono più adempiute; o
  2. una certificazione è utilizzata in modo ingannevole o abusivo.

2 Nei casi di controversia in merito alla sospensione o alla revoca, il giudizio e la procedura sono retti dalle disposizioni di diritto civile applicabili al rapporto contrattuale tra l’organismo di certificazione e il fornitore di programmi o sistemi di trattamento dei dati personali, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento certificati.