1 L’organismo di certificazione può sospendere o revocare una certificazione accordata, in particolare se nell’ambito della verifica constata gravi lacune. Si è in presenza di una grave lacuna in particolare se:
- le condizioni essenziali della certificazione dei dati non sono più adempiute; o
- una certificazione è utilizzata in modo ingannevole o abusivo.
2 Nei casi di controversia in merito alla sospensione o alla revoca, il giudizio e la procedura sono retti dalle disposizioni di diritto civile applicabili al rapporto contrattuale tra l’organismo di certificazione e il fornitore di programmi o sistemi di trattamento dei dati personali, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento certificati.