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Articolo 9 Trattamento di dati personali da parte di un responsabile

1 Il trattamento di dati personali può essere affidato a un responsabile del trattamento per contratto o per legge se:

  1. questi effettua soltanto i trattamenti che il titolare del trattamento avrebbe il diritto di effettuare; e
  2. nessun obbligo legale o contrattuale di serbare il segreto lo vieta.

2 Il titolare del trattamento deve in particolare assicurare che il responsabile del trattamento sia in grado di garantire la sicurezza dei dati.

3 Il responsabile del trattamento può affidare il trattamento a un terzo soltanto previa autorizzazione del titolare del trattamento.

4 Il responsabile del trattamento può far valere gli stessi motivi giustificativi del titolare del trattamento.

Clausola di esclusione della responsabilità: il testo della legge qui citato corrisponde alla versione pubblicata il 25 settembre 2020 (stato: 1° settembre 2023). activeMind.ch non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori.