1 Il titolare e il responsabile del trattamento garantiscono, mediante appropriati provvedimenti tecnici e organizzativi, che la sicurezza dei dati personali sia adeguata al rischio.
2 I provvedimenti devono permettere di evitare violazioni della sicurezza dei dati.
3 Il Consiglio federale emana disposizioni sui requisiti minimi in materia di sicurezza dei dati.