Search

Articolo 71 Disposizione transitoria relativa ai dati concernenti persone giuridiche

Per gli organi federali, le disposizioni di altri atti normativi federali che si riferiscono a dati personali continuano ad applicarsi ai dati concernenti persone giuridiche durante cinque anni dall’entrata in vigore della presente legge. Durante tale periodo gli organi federali possono in particolare comunicare dati concernenti persone giuridiche conformemente all’articolo 57s capoversi 1 e 2 della legge del 21 mar­zo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, sempreché vi siano autorizzati in virtù di una base legale.

Clausola di esclusione della responsabilità: il testo della legge qui citato corrisponde alla versione pubblicata il 25 settembre 2020 (stato: 1° settembre 2023). activeMind.ch non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori.