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Articolo 67

Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali concernenti:

  1. la cooperazione internazionale tra le autorità incaricate della protezione dei dati;
  2. il riconoscimento reciproco della protezione adeguata nel caso di comunicazione di dati personali all’estero.

Clausola di esclusione della responsabilità: il testo della legge qui citato corrisponde alla versione pubblicata il 25 settembre 2020 (stato: 1° settembre 2023). activeMind.ch non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori.