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Articolo 64 Infrazioni commesse nell’azienda

1 Alle infrazioni commesse nell’azienda sono applicabili gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA).

2 Se la multa applicabile non supera i 50 000 franchi e se la determinazione delle persone punibili secondo l’articolo 6 DPA esige provvedimenti d’inchiesta sproporzionati all’entità della pena, l’autorità può prescindere da un procedimento contro dette persone e, in loro vece, condannare al pagamento della multa l’azienda (art. 7 DPA).

Clausola di esclusione della responsabilità: il testo della legge qui citato corrisponde alla versione pubblicata il 25 settembre 2020 (stato: 1° settembre 2023). activeMind.ch non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori.