Search

Articolo 61 Violazione degli obblighi di diligenza

A querela di parte sono puniti con la multa fino a 250 000 franchi i privati che intenzionalmente:

  1. comunicano dati personali all’estero in violazione dell’articolo 16 capoversi 1 e 2 e senza che sussistano le condizioni di cui all’articolo 17;
  2. affidano il trattamento di dati personali a un responsabile senza che sussistano le condizioni di cui all’articolo 9 capoversi 1 e 2;
  3. non rispettano i requisiti minimi in materia di sicurezza dei dati emanati dal Consiglio federale in virtù dell’articolo 8 capoverso 3.

Clausola di esclusione della responsabilità: il testo della legge qui citato corrisponde alla versione pubblicata il 25 settembre 2020 (stato: 1° settembre 2023). activeMind.ch non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori.