1 I dati personali devono essere trattati in modo lecito.
2 Il trattamento deve essere conforme ai principi della buona fede e della proporzionalità.
3 I dati personali possono essere raccolti soltanto per uno scopo determinato e riconoscibile per la persona interessata; possono essere trattati ulteriormente soltanto in modo compatibile con tale scopo.
4 I dati personali sono distrutti o resi anonimi appena non sono più necessari per lo scopo del trattamento.
5 Chi tratta dati personali deve accertarsi della loro esattezza. Deve prendere tutte le misure adeguate per rettificare, cancellare o distruggere i dati inesatti o incompleti rispetto allo scopo per il quale sono stati raccolti o trattati. L’adeguatezza delle misure dipende segnatamente dal tipo e dall’entità del trattamento dei dati come pure dai rischi derivanti dal trattamento per la personalità o i diritti fondamentali della persona interessata.
6 Laddove sia una condizione necessaria per il trattamento, il consenso della persona interessata è valido soltanto se, dopo debita informazione, è dato in modo libero in riferimento a uno o più trattamenti specifici.
7 È necessario l’espresso consenso per:
- il trattamento di dati personali degni di particolare protezione;
- la profilazione a rischio elevato da parte di privati;
- la profilazione da parte di un organo federale.