1 L’IFPDT riscuote dai privati emolumenti per:
- il parere in merito a un codice di condotta secondo l’articolo 11 capoverso 2;
- l’approvazione di clausole tipo di protezione dei dati e di norme interne d’impresa vincolanti secondo l’articolo 16 capoverso 2 lettere d ed e;
- la consultazione nell’ambito di una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati secondo l’articolo 23 capoverso 2;
- provvedimenti cautelari e provvedimenti secondo l’articolo 51;
- la consulenza su questioni inerenti alla protezione dei dati secondo l’articolo 58 capoverso 1 lettera a.
2 Il Consiglio federale determina l’importo degli emolumenti.
3 Il Consiglio federale può definire i casi in cui si può prescindere dalla riscossione di un emolumento o ridurne l’importo.