1 Le autorità federali e cantonali comunicano all’IFPDT le informazioni e i dati personali necessari per l’adempimento dei suoi compiti legali.
2 L’IFPDT comunica alle autorità seguenti le informazioni e i dati personali necessari per l’adempimento dei loro compiti legali:
- autorità incaricate della protezione dei dati in Svizzera;
- autorità di perseguimento penale competenti, in caso di denuncia di un reato conformemente all’articolo 65 capoverso 2;
- autorità federali nonché organi di polizia cantonali e comunali, per l’esecuzione dei provvedimenti di cui agli articoli 50 capoverso 3 e 51.