1 Se sono state violate le disposizioni sulla protezione dei dati, l’IFPDT può ordinare di adeguare, sospendere o cessare del tutto o in parte il trattamento nonché di cancellare o distruggere del tutto o in parte i dati personali.
2 L’IFPDT può sospendere o vietare la comunicazione di dati personali all’estero se questa è contraria alle condizioni di cui agli articoli 16 o 17 oppure alle disposizioni di altre leggi federali riguardanti la comunicazione di dati personali all’estero.
3 L’IFPDT può segnatamente disporre che l’organo federale o il privato:
- lo informi conformemente agli articoli 16 capoverso 2 lettere b e c nonché 17 capoverso 2;
- adotti i provvedimenti di cui agli articoli 7 e 8;
- informi le persone interessate conformemente agli articoli 19 e 21;
- proceda a una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati conformemente all’articolo 22;
- lo consulti conformemente all’articolo 23;
- lo informi o, se del caso, informi la persona interessata, conformemente all’articolo 24;
- fornisca alla persona interessata le informazioni di cui all’articolo 25.
4 Può inoltre disporre che il titolare privato del trattamento con sede o domicilio all’estero designi un rappresentante secondo l’articolo 14.
5 Se durante l’inchiesta l’organo federale o il privato ha adottato i provvedimenti necessari per ristabilire il rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati, lo IFPDT può limitarsi a pronunciare un ammonimento.