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Articolo 51 Provvedimenti amministrativi

1 Se sono state violate le disposizioni sulla protezione dei dati, l’IFPDT può ordinare di adeguare, sospendere o cessare del tutto o in parte il trattamento nonché di cancellare o distruggere del tutto o in parte i dati personali.

2 L’IFPDT può sospendere o vietare la comunicazione di dati personali all’estero se questa è con­traria alle condizioni di cui agli articoli 16 o 17 oppure alle disposizioni di altre leggi federali riguardanti la comunicazione di dati personali all’estero.

3 L’IFPDT può segnatamente disporre che l’organo federale o il privato:

  1. lo informi conformemente agli articoli 16 capoverso 2 lettere b e c nonché 17 capoverso 2;
  2. adotti i provvedimenti di cui agli articoli 7 e 8;
  3. informi le persone interessate conformemente agli articoli 19 e 21;
  4. proceda a una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati conformemente all’articolo 22;
  5. lo consulti conformemente all’articolo 23;
  6. lo informi o, se del caso, informi la persona interessata, conformemente all’articolo 24;
  7. fornisca alla persona interessata le informazioni di cui all’articolo 25.

4 Può inoltre disporre che il titolare privato del trattamento con sede o domicilio al­l’estero designi un rappresentante secondo l’articolo 14.

5 Se durante l’inchiesta l’organo federale o il privato ha adottato i provvedimenti necessari per ristabilire il rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati, lo IFPDT può limitarsi a pronunciare un ammonimento.

Clausola di esclusione della responsabilità: il testo della legge qui citato corrisponde alla versione pubblicata il 25 settembre 2020 (stato: 1° settembre 2023). activeMind.ch non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori.