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Articolo 50 Attribuzioni

1 Se l’organo federale o il privato non ottempera all’obbligo di collaborare, l’IFPDT può, nell’ambito dell’inchiesta, ordinare in particolare:

  1. l’accesso alle informazioni, ai documenti, ai registri delle attività di trattamento e ai dati personali necessari per l’inchiesta;
  2. l’accesso ai locali e agli impianti;
  3. l’interrogatorio di testimoni;
  4. perizie di esperti.

2 È fatto salvo il segreto professionale.

3 Per eseguire i provvedimenti di cui al capoverso 1, l’IFPDT può far capo ad altre autorità federali o a organi di polizia cantonali o comunali.

Clausola di esclusione della responsabilità: il testo della legge qui citato corrisponde alla versione pubblicata il 25 settembre 2020 (stato: 1° settembre 2023). activeMind.ch non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori.