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Articolo 49 Inchiesta

1 L’IFPDT apre, d’ufficio o su denuncia, un’inchiesta nei confronti di un organo federale o di un privato se indizi sufficienti lasciano presumere che un trattamento di dati potrebbe violare le disposizioni sulla protezione dei dati.

2 Può rinunciare ad aprire un’inchiesta se la violazione delle disposizioni sulla pro­tezione dei dati è di poca importanza.

3 L’organo federale o il privato fornisce all’IFPDT tutte le informazioni e i documenti necessari per l’inchiesta. Il diritto di rifiutare di fornire informazioni è retto dagli articoli 16 e 17 PA; è fatto salvo l’articolo 50 capoverso 2 della presente legge.

4 Se la persona interessata ha sporto denuncia, l’IFPDT la informa sul seguito dato alla denuncia e sull’esito di un’eventuale inchiesta.

Clausola di esclusione della responsabilità: il testo della legge qui citato corrisponde alla versione pubblicata il 25 settembre 2020 (stato: 1° settembre 2023). activeMind.ch non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori.