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Articolo 47 Attività accessorie

1 L’Incaricato non può esercitare alcuna attività accessoria.

2 L’Assemblea federale plenaria può autorizzare l’Incaricato a esercitare un’attività accessoria sempreché non siano pregiudicati il pieno adempimento della funzione, l’indipendenza e la reputazione dell’IFPDT. La decisione è pubblicata.

Clausola di esclusione della responsabilità: il testo della legge qui citato corrisponde alla versione pubblicata il 25 settembre 2020 (stato: 1° settembre 2023). activeMind.ch non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori.