1 Il mandato dell’Incaricato dura quattro anni e può essere rinnovato due volte. Inizia il 1° gennaio seguente l’inizio della legislatura del Consiglio nazionale.
2 Con un preavviso di sei mesi, l’Incaricato può chiedere all’Assemblea federale la cessazione del mandato per la fine di un mese.
3 L’Assemblea federale plenaria può destituire l’Incaricato prima della scadenza del mandato se questi:
- intenzionalmente o per negligenza grave, ha violato gravemente i suoi doveri d’ufficio; o
- ha durevolmente perso la capacità di esercitare il suo ufficio.