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Articolo 44 Durata, rielezione e cessazione del mandato

1 Il mandato dell’Incaricato dura quattro anni e può essere rinnovato due volte. Inizia il 1° gennaio seguente l’inizio della legislatura del Consiglio nazionale.

2 Con un preavviso di sei mesi, l’Incaricato può chiedere all’Assemblea federale la cessazione del mandato per la fine di un mese.

3 L’Assemblea federale plenaria può destituire l’Incaricato prima della scadenza del mandato se questi:

  1. intenzionalmente o per negligenza grave, ha violato gravemente i suoi doveri d’ufficio; o
  2. ha durevolmente perso la capacità di esercitare il suo ufficio.

Clausola di esclusione della responsabilità: il testo della legge qui citato corrisponde alla versione pubblicata il 25 settembre 2020 (stato: 1° settembre 2023). activeMind.ch non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori.