1 Chi ha un interesse degno di protezione può esigere che l’organo federale responsabile:
- si astenga dal trattamento illecito dei pertinenti dati personali;
- elimini le conseguenze di un trattamento illecito;
- accerti il carattere illecito del trattamento.
2 Il richiedente può in particolare esigere che l’organo federale:
- rettifichi, cancelli o distrugga i pertinenti dati personali;
- comunichi a terzi o pubblichi la sua decisione, in particolare la rettifica, la cancellazione o la distruzione dei dati, l’opposizione alla comunicazione ai sensi dell’articolo 37 o la menzione del carattere contestato dei dati secondo il capoverso 4.
3 Invece di cancellare o distruggere i dati personali, l’organo federale ne limita il trattamento se:
- la persona interessata contesta l’esattezza dei dati personali ma né la loro esattezza né la loro inesattezza possono essere accertate;
- lo esigono interessi preponderanti di terzi;
- lo esige un interesse pubblico preponderante, in particolare la salvaguardia della sicurezza interna o esterna della Svizzera; o
- la cancellazione o la distruzione dei dati rischia di compromettere un’indagine, un’istruzione o un procedimento amministrativo o giudiziario.
4 Se non possono essere accertate né l’esattezza né l’inesattezza dei dati personali, l’organo federale aggiunge agli stessi una menzione che ne indica il carattere contestato.
5 La rettifica, cancellazione o distruzione di dati personali non può essere chiesta in riferimento a fondi di biblioteche, istituti d’insegnamento, musei, archivi accessibili al pubblico e altre istituzioni pubbliche della memoria collettiva. Il richiedente che rende verosimile un interesse preponderante può chiedere che l’istituzione limiti l’accesso ai dati contestati. I capoversi 3 e 4 non sono applicabili.
6 La procedura è retta dalla PA. Le eccezioni previste dagli articoli 2 e 3 PA non sono applicabili.