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Articolo 4 Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza

1 L’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) vigila sull’applicazione delle disposizioni federali sulla protezione dei dati.

2 Non sono sottoposti alla vigilanza dell’IFPDT:

  1. l’Assemblea federale;
  2. il Consiglio federale;
  3. i tribunali della Confederazione;
  4. il Ministero pubblico della Confederazione, per quanto riguarda il trattamento di dati personali nell’ambito di un procedimento penale;
  5. le autorità federali, per quanto riguarda il trattamento di dati personali nel­l’ambito della loro attività giurisdizionale o di procedure di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale.

Clausola di esclusione della responsabilità: il testo della legge qui citato corrisponde alla versione pubblicata il 25 settembre 2020 (stato: 1° settembre 2023). activeMind.ch non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori.