1 La persona interessata che rende verosimile un interesse degno di protezione può opporsi alla comunicazione di determinati dati personali da parte dell’organo federale competente.
2 L’organo federale respinge l’opposizione se:
- sussiste un obbligo legale alla comunicazione; o
- l’adempimento del suo compito ne risulterebbe altrimenti pregiudicato.
3 È fatto salvo l’articolo 36 capoverso 3.