1 Il Consiglio federale può autorizzare il trattamento automatizzato di dati personali degni di particolare protezione o altri trattamenti ai sensi dell’articolo 34 capoverso 2 lettere b e c prima dell’entrata in vigore di una legge in senso formale se:
- i compiti che richiedono tale trattamento sono disciplinati in una legge in senso formale già in vigore;
- sono prese misure sufficienti per ridurre al minimo l’ingerenza nei diritti fondamentali della persona interessata; e
- per l’attuazione pratica del trattamento è imprescindibile una fase sperimentale prima dell’entrata in vigore della legge formale, in particolare per ragioni tecniche.
2 Il Consiglio federale chiede previamente il parere dell’IFPDT.
3 L’organo federale competente presenta un rapporto di valutazione al Consiglio federale al più tardi due anni dopo la messa in opera del sistema pilota. Nel rapporto propone la continuazione o l’interruzione del trattamento.
4 Il trattamento automatizzato di dati personali deve in ogni caso essere interrotto se entro cinque anni dalla messa in opera del sistema pilota non è entrata in vigore una legge in senso formale che prevede la pertinente base legale.