1 Gli organi federali hanno il diritto di trattare dati personali soltanto se lo prevede una base legale.
2 La base legale deve figurare in una legge in senso formale nei casi seguenti:
- sono trattati dati personali degni di particolare protezione;
- è effettuata una profilazione;
- lo scopo del trattamento o il tipo di trattamento può comportare una grave ingerenza nei diritti fondamentali della persona interessata.
3 Per il trattamento di dati personali secondo il capoverso 2 lettere a e b è sufficiente una base legale figurante in una legge in senso materiale se:
- il trattamento è indispensabile per l’adempimento di un compito stabilito in una legge in senso formale; e
- lo scopo del trattamento non comporta rischi particolari per i diritti fondamentali della persona interessata.
4 In deroga ai capoversi 1–3, gli organi federali possono trattare dati personali se:
- il Consiglio federale ha autorizzato il trattamento poiché non ritiene pregiudicati i diritti delle persone interessate;
- la persona interessata ha dato, nel caso specifico, il suo consenso al trattamento oppure ha reso i suoi dati personali accessibili a chiunque e non si è opposta espressamente al trattamento; o
- il trattamento è necessario per proteggere la vita o l’integrità fisica della persona interessata o di un terzo e non è possibile ottenere il consenso della persona interessata entro un termine ragionevole.