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Articolo 34 Basi legali

1 Gli organi federali hanno il diritto di trattare dati personali soltanto se lo prevede una base legale.

2 La base legale deve figurare in una legge in senso formale nei casi seguenti:

  1. sono trattati dati personali degni di particolare protezione;
  2. è effettuata una profilazione;
  3. lo scopo del trattamento o il tipo di trattamento può comportare una grave ingerenza nei diritti fondamentali della persona interessata.

3 Per il trattamento di dati personali secondo il capoverso 2 lettere a e b è sufficiente una base legale figurante in una legge in senso materiale se:

  1. il trattamento è indispensabile per l’adempimento di un compito stabilito in una legge in senso formale; e
  2. lo scopo del trattamento non comporta rischi particolari per i diritti fondamentali della persona interessata.

4 In deroga ai capoversi 1–3, gli organi federali possono trattare dati personali se:

  1. il Consiglio federale ha autorizzato il trattamento poiché non ritiene pregiudicati i diritti delle persone interessate;
  2. la persona interessata ha dato, nel caso specifico, il suo consenso al trattamento oppure ha reso i suoi dati personali accessibili a chiunque e non si è opposta espressamente al trattamento; o
  3. il trattamento è necessario per proteggere la vita o l’integrità fisica della persona interessata o di un terzo e non è possibile ottenere il consenso della persona interessata entro un termine ragionevole.

Clausola di esclusione della responsabilità: il testo della legge qui citato corrisponde alla versione pubblicata il 25 settembre 2020 (stato: 1° settembre 2023). activeMind.ch non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori.