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Articolo 22 Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati

1 Il titolare del trattamento effettua pre­via­mente una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati quando il trattamento dei dati personali può comportare un rischio elevato per la personalità o i diritti fondamentali della persona interessata. Se prevede più operazioni di trattamento simili può procedere a una valutazione d’im­patto comune.

2 Il rischio elevato, in particolare in caso di utilizzazione di nuove tecnologie, risulta dal tipo, dall’entità, dalle circostanze e dallo scopo del trattamento. Sussiste segnatamente nel caso di:

  1. trattamento su grande scala di dati personali degni di particolare protezione;
  2. sorveglianza sistematica di ampi spazi pubblici.

3 La valutazione d’impatto sulla protezione dei dati contiene una descrizione del trattamento previsto, una valutazione dei rischi per la personalità o per i diritti fonda­mentali della persona interessata nonché i provvedimenti a loro tutela.

4 Il titolare privato tenuto a effettuare il trattamento in virtù di un obbligo legale è esentato dall’obbligo di procedere a una valutazione d’impatto.

5 Il titolare privato del trattamento può rinunciare a una valutazione d’impatto se si avvale di un sistema, un prodotto o un servizio che dispone di una certificazione secondo l’articolo 13 per l’impiego previsto o se rispetta un codice di condotta se­condo l’articolo 11 che:#

  1. si basa su una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati;
  2. prevede misure a tutela della personalità e dei diritti fondamentali della persona interessata; e
  3. è stato sottoposto all’IFPDT.

Clausola di esclusione della responsabilità: il testo della legge qui citato corrisponde alla versione pubblicata il 25 settembre 2020 (stato: 1° settembre 2023). activeMind.ch non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori.