1 L’obbligo di informare secondo l’articolo 19 non sussiste se:
- la persona interessata dispone già delle pertinenti informazioni;
- il trattamento dei dati personali è previsto dalla legge;
- il titolare del trattamento è un privato tenuto per legge a serbare il segreto; o
- sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 27.
2 Se i dati personali non sono raccolti presso la persona interessata, l’obbligo di informare non sussiste inoltre qualora l’informazione:
- non sia possibile; o
- richieda un onere sproporzionato.
3 Il titolare del trattamento può limitare o differire l’informazione oppure rinunciarvi se:
- interessi preponderanti di un terzo lo esigono;
- l’informazione pregiudica lo scopo del trattamento;
- è un privato e:
- lo esigono i suoi interessi preponderanti, e
- non comunica i dati personali a terzi; o
- è un organo federale e:
- lo esige un interesse pubblico preponderante, in particolare la salvaguardia della sicurezza interna o esterna della Svizzera, o
- l’informazione rischia di compromettere un’indagine, un’istruzione o un procedimento amministrativo o giudiziario.
4 Le imprese appartenenti al medesimo gruppo non sono considerate terzi ai sensi del capoverso 3 lettera c numero 2.