1 In deroga all’articolo 16 capoversi 1 e 2, dati personali possono essere comunicati all’estero se:
- la persona interessata ha dato il suo espresso consenso alla comunicazione;
- la comunicazione è in relazione diretta con la conclusione o l’esecuzione di un contratto:
- tra il titolare del trattamento e la persona interessata, o
- tra il titolare del trattamento e un altro contraente, nell’interesse della persona interessata;
- la comunicazione è necessaria per:
- tutelare un interesse pubblico preponderante, o
- accertare, esercitare o far valere un diritto dinanzi a un giudice o a un’altra autorità estera competente;
- la comunicazione è necessaria per proteggere la vita o l’integrità fisica della persona interessata o di un terzo e non è possibile ottenere il consenso della persona interessata entro un termine ragionevole;
- la persona interessata ha reso i dati personali accessibili a chiunque e non si è opposta espressamente al loro trattamento; o
- i dati provengono da un registro previsto dalla legge accessibile al pubblico o alle persone con un interesse degno di protezione, sempreché nel caso specifico siano adempiute le condizioni legali per la consultazione.
2 Il titolare o il responsabile del trattamento che comunica dati personali conformemente al capoverso 1 lettere b numero 2, c e d ne informa, su richiesta, l’IFPDT.