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Articolo 17 Eccezioni

1 In deroga all’articolo 16 capoversi 1 e 2, dati personali possono essere comunicati all’estero se:

  1. la persona interessata ha dato il suo espresso consenso alla comunicazione;
  2. la comunicazione è in relazione diretta con la conclusione o l’esecuzione di un contratto:
    1. tra il titolare del trattamento e la persona interessata, o
    2. tra il titolare del trattamento e un altro contraente, nell’interesse della persona interessata;
  3. la comunicazione è necessaria per:
    1. tutelare un interesse pubblico preponderante, o
    2. accertare, esercitare o far valere un diritto dinanzi a un giudice o a un’altra autorità estera competente;
  4. la comunicazione è necessaria per proteggere la vita o l’integrità fisica della persona interessata o di un terzo e non è possibile ottenere il consenso della persona interessata entro un termine ragionevole;
  5. la persona interessata ha reso i dati personali accessibili a chiunque e non si è opposta espressamente al loro trattamento; o
  6. i dati provengono da un registro previsto dalla legge accessibile al pubblico o alle persone con un interesse degno di protezione, sempreché nel caso specifico siano adempiute le condizioni legali per la consultazione.

2 Il titolare o il responsabile del trattamento che comunica dati personali conformemente al capoverso 1 lettere b numero 2, c e d ne informa, su richiesta, l’IFPDT.

Clausola di esclusione della responsabilità: il testo della legge qui citato corrisponde alla versione pubblicata il 25 settembre 2020 (stato: 1° settembre 2023). activeMind.ch non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori.