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Articolo 16 Principi

1 Dati personali possono essere comunicati all’estero soltanto se il Consiglio federale ha constatato che la legislazione dello Stato destinatario o l’organismo internazionale garantisce una protezione adeguata dei dati.

2 In assenza di una decisione del Consiglio federale ai sensi del capoverso 1, dati personali possono essere comunicati all’estero soltanto se una protezione dei dati appropriata è garantita da:

  1. un trattato internazionale;
  2. clausole contrattuali di protezione dei dati tra il titolare o il responsabile del trattamento e l’altro contraente, previamente comunicate all’IFPDT;
  3. garanzie specifiche stabilite dall’organo federale competente, previamente comunicate all’IFPDT;
  4. clausole tipo di protezione dei dati previamente approvate, stabilite o riconosciute dall’IFPDT; o
  5. norme interne dell’impresa vincolanti sulla protezione dei dati, previamente approvate dall’IFPDT o da un’autorità incaricata della protezione dei dati appartenente a uno Stato che garantisce una protezione adeguata.

3 Il Consiglio federale può prevedere altre garanzie appropriate ai sensi del capo­verso 2.

Clausola di esclusione della responsabilità: il testo della legge qui citato corrisponde alla versione pubblicata il 25 settembre 2020 (stato: 1° settembre 2023). activeMind.ch non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori.