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Articolo 14 Rappresentante

1 I titolari privati del trattamento con sede o domicilio all’estero designano un rappresentante in Svizzera se trattano dati personali concernenti persone in Svizzera e il trattamento:

  1. è legato a un’offerta di merci o prestazioni o finalizzato a porre sotto osservazione il comportamento di dette persone;
  2. è un trattamento su grande scala;c.è un trattamento periodico; e
  3. comporta un rischio elevato per la personalità delle persone interessate.

2 Il rappresentante funge da interlocutore per le persone interessate e l’IFPDT.

3 Il titolare del trattamento pubblica il nome e l’indirizzo del rappresentante.

Clausola di esclusione della responsabilità: il testo della legge qui citato corrisponde alla versione pubblicata il 25 settembre 2020 (stato: 1° settembre 2023). activeMind.ch non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori.