1 I titolari privati del trattamento possono nominare un consulente per la protezione dei dati.
2 Il consulente funge da interlocutore per le persone interessate come pure per le autorità competenti in Svizzera per la protezione dei dati. Ha segnatamente i compiti seguenti:
- fornire formazione e consulenza al titolare privato del trattamento in questioni concernenti la protezione dei dati;
- .partecipare all’applicazione delle disposizioni sulla protezione dei dati.
3 I titolari privati del trattamento possono avvalersi dell’eccezione di cui all’articolo 23 capoverso 4 se:
- il consulente esercita la sua funzione in modo indipendente dal titolare del trattamento e senza ricevere da questi istruzioni;
- il consulente non esercita attività inconciliabili con i suoi compiti di consulente;
- il consulente dispone delle conoscenze tecniche necessarie; e
- il titolare del trattamento pubblica i dati di contatto del consulente e li comunica all’IFPDT.
4 Il Consiglio federale disciplina la nomina dei consulenti da parte degli organi federali.