Search

Articolo 3 Organismi di certificazione esteri

1 Gli organismi di certificazione esteri che desiderano esercitare l’attività sul territorio svizzero devono dimostrare di possedere una qualifica equivalente a quella richiesta in Svizzera, di adempiere i requisiti di cui all’articolo 1 capoversi 3 e 4 e di conoscere sufficientemente la legislazione svizzera sulla protezione dei dati.

2 L’IFPDT riconosce un organismo di certificazione straniero dopo aver consultato il SAS.

3 Può rilasciare riconoscimenti limitati nel tempo e vincolarli a oneri.

4 Revoca il riconoscimento se non sono più adempiuti condizioni o oneri.