1 L’organo federale titolare del trattamento notifica all’IFPDT le previste attività di trattamento automatizzato al momento dell’autorizzazione del progetto o della decisione sullo sviluppo del progetto.
2 La notifica contiene le indicazioni di cui all’articolo 12 capoverso 2 lettere a–d LPD e la probabile data di inizio delle attività di trattamento.
3 L’IFPDT inserisce tale notifica nel registro delle attività di trattamento.
4 L’organo federale responsabile del trattamento aggiorna la notifica con il passaggio all’esercizio produttivo o alla sospensione del progetto.