1 L’organo federale ha i seguenti obblighi nei confronti del consulente per la protezione dei dati:
- gli concede l’accesso alle informazioni, ai documenti, ai registri delle attività di trattamento e ai dati personali che gli sono necessari all’adempimento dei suoi compiti;
- provvede affinché sia informato su qualsiasi violazione della sicurezza dei dati.
2 Pubblica i dati di contatto del consulente della protezione dei dati in Internet e li comunica all’IFPDT.