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Articolo 27 Obblighi dell’organo federale

1 L’organo federale ha i seguenti obblighi nei confronti del consulente per la protezione dei dati:

  1. gli concede l’accesso alle informazioni, ai documenti, ai registri delle attività di trattamento e ai dati personali che gli sono necessari all’adempimento dei suoi compiti;
  2. provvede affinché sia informato su qualsiasi violazione della sicurezza dei dati.

2 Pubblica i dati di contatto del consulente della protezione dei dati in Internet e li comunica all’IFPDT.