1 Il consulente per la protezione dei dati:
- dispone delle conoscenze tecniche necessarie;
- esercita la sua funzione in modo indipendente dall’organo federale e senza ricevere da questi istruzioni.
2 Ha i seguenti compiti:
- contribuire all’applicazione delle norme sulla protezione dei dati, in particolare:
- verificando il trattamento di dati personali e raccomandando provvedimenti correttivi se si constata una violazione delle prescrizioni in materia di protezione dei dati,
- fornendo consulenza al titolare del trattamento nell’allestimento della valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e verificandone l’esecuzione;
- fungere da interlocutore per le persone interessate;
- formare e fornire consulenza in materia di protezione dei dati ai collaboratori dell’organo federale.