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Articolo 65 Competenza

1 Il perseguimento e il giudizio dei reati competono ai Cantoni.

2 L’IFPDT può sporgere denuncia presso l’autorità di perseguimento penale com­petente e avvalersi nel procedimento dei diritti dell’accusatore privato.

Clausola di esclusione della responsabilità: il testo della legge qui citato corrisponde alla versione pubblicata il 25 settembre 2020 (stato: 1° settembre 2023). activeMind.ch non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori.