Search

Articolo 62 Violazione dell’obbligo del segreto

1 Chiunque rivela intenzionalmente dati personali segreti dei quali è venuto a conoscenza nell’esercizio di una professione che richiede la conoscenza di tali dati, è punito, a querela di parte, con la multa fino a 250 000 franchi.

2 È passibile della stessa pena chiunque intenzionalmente rivela dati personali segreti dei quali è venuto a conoscenza nell’ambito dell’attività svolta per conto della per­sona sottostante all’obbligo del segreto o in occasione della sua formazione presso tale persona.

3 La rivelazione di dati personali segreti è punibile anche dopo la cessazione dei rap­porti di lavoro o della formazione.

Clausola di esclusione della responsabilità: il testo della legge qui citato corrisponde alla versione pubblicata il 25 settembre 2020 (stato: 1° settembre 2023). activeMind.ch non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori.