1 Sono puniti, a querela di parte, con la multa fino a 250 000 franchi i privati che:
- violano gli obblighi di cui agli articoli 19, 21 e 25–27, fornendo intenzionalmente informazioni inesatte o incomplete;
- omettono intenzionalmente:
- di informare la persona interessata conformemente agli articoli 19 capoverso 1 e 21 capoverso 1, o
- di fornire alla persona interessata le informazioni di cui all’articolo 19 capoverso 2.
2 Sono puniti con la multa fino a 250 000 franchi i privati che in violazione dell’articolo 49 capoverso 3 forniscono intenzionalmente all’IFPDT, nel quadro di un’inchiesta, informazioni false o rifiutano intenzionalmente di collaborare.