Search

Articolo 58 Altri compiti

1 L’IFPDT ha in particolare gli altri compiti seguenti:

  1. informare, formare e consigliare gli organi federali e i privati in questioni concernenti la protezione dei dati;
  2. assistere gli organi cantonali e collaborare con le autorità svizzere ed estere competenti in materia di protezione dei dati;
  3. sensibilizzare il pubblico, soprattutto le persone vulnerabili, alla protezione dei dati;
  4. informare, su richiesta, le persone interessate in merito all’esercizio dei loro diritti;
  5. pronunciarsi sui progetti di atti normativi e sui provvedimenti della Confederazione implicanti il trattamento di dati;
  6. assumere i compiti conferitigli dalla legge del 17 dicembre 2004 sulla tras­parenza o da altre leggi federali;
  7. elaborare strumenti di lavoro sotto forma di raccomandazioni di buona prassi per i titolari del trattamento, i responsabili del trattamento e le persone interessate; a tal fine tiene conto delle specificità di ciascun settore e della tutela delle persone vulnerabili.

2 L’IFPDT può fornire consulenza anche agli organi federali che secondo gli articoli 2 e 4 non sono sottoposti alla sua vigilanza. Gli organi federali possono concedergli accesso ai loro atti.

3 L’IFPDT è autorizzato a dichiarare alle autorità estere incaricate della protezione dei dati che, in materia di protezione dei dati, in Svizzera è ammessa la notificazione diretta, sempreché alla Svizzera sia concessa la reciprocità.

Clausola di esclusione della responsabilità: il testo della legge qui citato corrisponde alla versione pubblicata il 25 settembre 2020 (stato: 1° settembre 2023). activeMind.ch non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori.