1 L’IFPDT ha in particolare gli altri compiti seguenti:
- informare, formare e consigliare gli organi federali e i privati in questioni concernenti la protezione dei dati;
- assistere gli organi cantonali e collaborare con le autorità svizzere ed estere competenti in materia di protezione dei dati;
- sensibilizzare il pubblico, soprattutto le persone vulnerabili, alla protezione dei dati;
- informare, su richiesta, le persone interessate in merito all’esercizio dei loro diritti;
- pronunciarsi sui progetti di atti normativi e sui provvedimenti della Confederazione implicanti il trattamento di dati;
- assumere i compiti conferitigli dalla legge del 17 dicembre 2004 sulla trasparenza o da altre leggi federali;
- elaborare strumenti di lavoro sotto forma di raccomandazioni di buona prassi per i titolari del trattamento, i responsabili del trattamento e le persone interessate; a tal fine tiene conto delle specificità di ciascun settore e della tutela delle persone vulnerabili.
2 L’IFPDT può fornire consulenza anche agli organi federali che secondo gli articoli 2 e 4 non sono sottoposti alla sua vigilanza. Gli organi federali possono concedergli accesso ai loro atti.
3 L’IFPDT è autorizzato a dichiarare alle autorità estere incaricate della protezione dei dati che, in materia di protezione dei dati, in Svizzera è ammessa la notificazione diretta, sempreché alla Svizzera sia concessa la reciprocità.