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Articolo 55 Assistenza amministrativa alle autorità estere

1 L’IFPDT può scambiare informazioni o dati personali con autorità estere incaricate della protezione dei dati ai fini dell’adempimento dei rispettivi compiti legali in materia di protezione dei dati se:

  1. la reciprocità dell’assistenza amministrativa è garantita;
  2. le informazioni e i dati personali sono utilizzati soltanto nell’ambito della procedura concernente la protezione dei dati su cui si fonda la domanda di assistenza amministrativa;
  3. l’autorità destinataria s’impegna a salvaguardare i segreti professionali, d’af­fari e di fabbricazione;
  4. le informazioni e i dati personali sono comunicati a terzi soltanto previo con­senso dell’autorità mittente; e
  5. l’autorità destinataria s’impegna a rispettare gli oneri e le limitazioni d’uso richiesti dall’autorità mittente.

2 Per motivare la propria domanda di assistenza amministrativa o per dare seguito alla domanda di un’autorità, l’IFPDT può trasmettere in particolare le seguenti informazioni:

  1. l’identità del titolare del trattamento, del responsabile del trattamento o di qualsiasi altra persona che partecipa al trattamento;
  2. le categorie di persone interessate;
  3. l’identità delle persone interessate sempreché:
    1. le persone interessate abbiano dato il loro consenso, o
    2. la comunicazione dell’identità delle persone interessate sia indispensabile per l’adempimento dei compiti legali dell’IFPDT o dell’autorità estera;
  4. i dati personali o le categorie di dati personali trattati;
  5. lo scopo del trattamento;
  6. i destinatari o le categorie di destinatari;
  7. le misure tecniche e organizzative.

3 Prima di trasmettere a un’autorità estera informazioni che potrebbero contenere segreti professionali, d’affari o di fabbricazione, l’IFPDT informa le persone fisi­che o giuridiche titolari di tali segreti e le invita a esprimere un parere, salvo che ciò sia impossibile o richieda un onere sproporzionato.

Clausola di esclusione della responsabilità: il testo della legge qui citato corrisponde alla versione pubblicata il 25 settembre 2020 (stato: 1° settembre 2023). activeMind.ch non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori.