1 L’IFPDT può scambiare informazioni o dati personali con autorità estere incaricate della protezione dei dati ai fini dell’adempimento dei rispettivi compiti legali in materia di protezione dei dati se:
- la reciprocità dell’assistenza amministrativa è garantita;
- le informazioni e i dati personali sono utilizzati soltanto nell’ambito della procedura concernente la protezione dei dati su cui si fonda la domanda di assistenza amministrativa;
- l’autorità destinataria s’impegna a salvaguardare i segreti professionali, d’affari e di fabbricazione;
- le informazioni e i dati personali sono comunicati a terzi soltanto previo consenso dell’autorità mittente; e
- l’autorità destinataria s’impegna a rispettare gli oneri e le limitazioni d’uso richiesti dall’autorità mittente.
2 Per motivare la propria domanda di assistenza amministrativa o per dare seguito alla domanda di un’autorità, l’IFPDT può trasmettere in particolare le seguenti informazioni:
- l’identità del titolare del trattamento, del responsabile del trattamento o di qualsiasi altra persona che partecipa al trattamento;
- le categorie di persone interessate;
- l’identità delle persone interessate sempreché:
- le persone interessate abbiano dato il loro consenso, o
- la comunicazione dell’identità delle persone interessate sia indispensabile per l’adempimento dei compiti legali dell’IFPDT o dell’autorità estera;
- i dati personali o le categorie di dati personali trattati;
- lo scopo del trattamento;
- i destinatari o le categorie di destinatari;
- le misure tecniche e organizzative.
3 Prima di trasmettere a un’autorità estera informazioni che potrebbero contenere segreti professionali, d’affari o di fabbricazione, l’IFPDT informa le persone fisiche o giuridiche titolari di tali segreti e le invita a esprimere un parere, salvo che ciò sia impossibile o richieda un onere sproporzionato.