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Articolo 52 Procedura

1 La procedura d’inchiesta e le decisioni di cui agli articoli 50 e 51 sono rette dalla PA.

2 È parte soltanto l’organo federale o il privato oggetto dell’inchiesta.

3 L’IFPDT può impugnare le decisioni su ricorso pronunciate dal Tribunale amministrativo federale.

Clausola di esclusione della responsabilità: il testo della legge qui citato corrisponde alla versione pubblicata il 25 settembre 2020 (stato: 1° settembre 2023). activeMind.ch non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori.