1 Gli organi federali hanno il diritto di trattare dati personali per scopi impersonali, in particolare nei settori della ricerca, della pianificazione o della statistica, se:
- rendono anonimi i dati non appena lo scopo del trattamento lo permette;
- comunicano a privati i dati personali degni di particolare protezione soltanto in una forma che non permetta d’identificare le persone interessate;
- il destinatario trasmette a terzi i dati soltanto con l’autorizzazione dell’organo federale che glieli ha comunicati; e
- i risultati sono pubblicati soltanto in una forma che non permetta d’identificare le persone interessate.
2 Gli articoli 6 capoverso 3, 34 capoverso 2 e 36 capoverso 1 non sono applicabili.