1 Conformemente alla legge federale del 26 giugno 1998 sull’archiviazione, gli organi federali offrono all’Archivio federale i dati personali di cui non necessitano più in modo permanente.
2 L’organo federale distrugge i dati personali che l’Archivio federale ha designato come non aventi valore archivistico, salvo che tali dati:
- siano resi anonimi;
- debbano essere conservati a titolo di prova, per misura di sicurezza o per salvaguardare un interesse degno di protezione della persona interessata.