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Articolo 30 Lesioni della personalità

1 Chi tratta dati personali non può ledere illecitamente la personalità delle persone interessate.

2 Vi è lesione della personalità in particolare se:

  1. sono trattati dati personali in violazione dei principi di cui agli articoli 6 e 8;
  2. sono trattati dati personali contro l’espressa volontà della persona interessata;
  3. sono comunicati a terzi dati personali degni di particolare protezione.

3 Di regola non vi è lesione della personalità se la persona interessata ha reso i suoi dati personali accessibili a chiunque e non si è opposta espressamente al tratta­mento.

Clausola di esclusione della responsabilità: il testo della legge qui citato corrisponde alla versione pubblicata il 25 settembre 2020 (stato: 1° settembre 2023). activeMind.ch non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori.