1 Chiunque può domandare al titolare del trattamento se dati personali che lo concernono sono oggetto di trattamento.
2 Alla persona interessata sono fornite le informazioni necessarie affinché possa far valere i suoi diritti secondo la presente legge e sia garantito un trattamento trasparente dei dati. In ogni caso le sono fornite le informazioni seguenti:
- l’identità e i dati di contatto del titolare del trattamento;
- i dati personali trattati in quanto tali;
- lo scopo del trattamento;
- la durata di conservazione dei dati personali o, se ciò non è possibile, i criteri per stabilire tale durata;
- le informazioni disponibili sulla provenienza dei dati personali che non sono stati raccolti presso la persona interessata;
- se del caso, l’esistenza di una decisione individuale automatizzata e la logica su cui si fonda la decisione;
- se del caso, i destinatari o le categorie di destinatari cui sono comunicati dati personali, nonché le informazioni di cui all’articolo 19 capoverso 4.
3 I dati personali concernenti la salute possono essere comunicati alla persona interessata per il tramite di un professionista della salute da lei designato; a tale scopo è necessario il consenso della persona interessata.
4 Il titolare del trattamento è tenuto a fornire le informazioni richieste anche se ha affidato il trattamento dei dati personali a un responsabile del trattamento.
5 Nessuno può rinunciare preventivamente al diritto d’accesso.
6 Il titolare del trattamento fornisce gratuitamente le informazioni. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni alla gratuità, segnatamente se l’informazione richiede un onere sproporzionato.
7 Di norma l’informazione è fornita entro 30 giorni.