1 Dati personali possono essere comunicati all’estero soltanto se il Consiglio federale ha constatato che la legislazione dello Stato destinatario o l’organismo internazionale garantisce una protezione adeguata dei dati.
2 In assenza di una decisione del Consiglio federale ai sensi del capoverso 1, dati personali possono essere comunicati all’estero soltanto se una protezione dei dati appropriata è garantita da:
- un trattato internazionale;
- clausole contrattuali di protezione dei dati tra il titolare o il responsabile del trattamento e l’altro contraente, previamente comunicate all’IFPDT;
- garanzie specifiche stabilite dall’organo federale competente, previamente comunicate all’IFPDT;
- clausole tipo di protezione dei dati previamente approvate, stabilite o riconosciute dall’IFPDT; o
- norme interne dell’impresa vincolanti sulla protezione dei dati, previamente approvate dall’IFPDT o da un’autorità incaricata della protezione dei dati appartenente a uno Stato che garantisce una protezione adeguata.
3 Il Consiglio federale può prevedere altre garanzie appropriate ai sensi del capoverso 2.