Nella presente legge s’intende per:
- dati personali: tutte le informazioni concernenti una persona fisica identificata o identificabile;
- persona interessata: la persona fisica i cui dati personali sono oggetto di trattamento;
- dati personali degni di particolare protezione:
- i dati concernenti le opinioni o attività religiose, filosofiche, politiche o sindacali,
- i dati concernenti la salute, la sfera intima o l’appartenenza a una razza o a un’etnia,
- i dati genetici,
- i dati biometrici che identificano in modo univoco una persona fisica,
- i dati concernenti perseguimenti e sanzioni amministrativi e penali,
- i dati concernenti le misure d’assistenza sociale;
- trattamento: qualsiasi operazione relativa a dati personali, indipendentemente dai mezzi e dalle procedure impiegati, segnatamente la raccolta, la registrazione, la conservazione, l’utilizzazione, la modificazione, la comunicazione, l’archiviazione, la cancellazione o la distruzione di dati;
- comunicazione: la trasmissione di dati personali o il fatto di renderli accessibili;
- profilazione: trattamento automatizzato di dati personali consistente nell’utilizzazione degli stessi per valutare determinati aspetti personali di una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti concernenti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze, gli interessi, l’affidabilità, il comportamento, i luoghi di permanenza e gli spostamenti di tale persona;
- profilazione a rischio elevato: profilazione che comporta un rischio elevato per la personalità o i diritti fondamentali della persona interessata poiché comporta un collegamento tra dati che permette di valutare aspetti essenziali della personalità di una persona fisica;
- violazione della sicurezza dei dati: violazione della sicurezza in seguito alla quale, in modo accidentale o illecito, dati personali vengono persi, cancellati, distrutti, modificati oppure divulgati o resi accessibili a persone non autorizzate;
- organo federale: autorità o servizio della Confederazione, oppure persona cui sono affidati compiti federali;
- titolare del trattamento: il privato o l’organo federale che, singolarmente o insieme ad altri, determina lo scopo e i mezzi del trattamento;
- responsabile del trattamento: il privato o l’organo federale che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento.