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Articolo 3 Campo d’applicazione territoriale

1 La presente legge si applica alle fattispecie che generano effetti in Svizzera, anche se si verificano all’estero.

2 Alle pretese di diritto civile si applica la legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato. Sono fatte salve inoltre le disposizioni concernenti il campo d’applicazione territoriale del Codice penale.

Clausola di esclusione della responsabilità: il testo della legge qui citato corrisponde alla versione pubblicata il 25 settembre 2020 (stato: 1° settembre 2023). activeMind.ch non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori.