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Articolo 2 Campo d’applicazione personale e materiale

1 La presente legge si applica al trattamento di dati personali concernenti persone fisiche da parte di:

  1. privati;
  2. organi federali.

2 Non si applica al trattamento di dati personali da parte:

  1. di persone fisiche per uso esclusivamente personale;
  2. delle Camere federali e delle commissioni parlamentari nell’ambito delle loro deliberazioni;
  3. dei beneficiari istituzionali di cui all’articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite che godono dell’immunità di giurisdizione in Svizzera.

3 Il trattamento di dati personali e i diritti delle persone interessate nei procedimenti giudiziari e nei procedimenti secondo gli ordinamenti procedurali federali sono retti dal diritto processuale applicabile. Le disposizioni della presente legge si applicano alle procedure amministrative di primo grado.

4 I registri pubblici relativi ai rapporti di diritto privato, in particolare l’accesso a tali registri e i diritti delle persone interessate, sono retti dalle disposizioni speciali del diritto federale applicabile. In assenza di disposizioni speciali si applica la presente legge.

Clausola di esclusione della responsabilità: il testo della legge qui citato corrisponde alla versione pubblicata il 25 settembre 2020 (stato: 1° settembre 2023). activeMind.ch non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori.