1 La presente legge si applica al trattamento di dati personali concernenti persone fisiche da parte di:
- privati;
- organi federali.
2 Non si applica al trattamento di dati personali da parte:
- di persone fisiche per uso esclusivamente personale;
- delle Camere federali e delle commissioni parlamentari nell’ambito delle loro deliberazioni;
- dei beneficiari istituzionali di cui all’articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite che godono dell’immunità di giurisdizione in Svizzera.
3 Il trattamento di dati personali e i diritti delle persone interessate nei procedimenti giudiziari e nei procedimenti secondo gli ordinamenti procedurali federali sono retti dal diritto processuale applicabile. Le disposizioni della presente legge si applicano alle procedure amministrative di primo grado.
4 I registri pubblici relativi ai rapporti di diritto privato, in particolare l’accesso a tali registri e i diritti delle persone interessate, sono retti dalle disposizioni speciali del diritto federale applicabile. In assenza di disposizioni speciali si applica la presente legge.